Pillole di legalità

Riporto un post del caro AVV. Michele Carlone IZ2FME, che su RR ha dato la propria disponibilità a dare assistenza legale, insieme ad altri colleghi, a chi ne avesse bisogno.

 

Il passaggio di un radioamatore e del personale tecnico da questi incaricato attraverso l’abitazione di un condomino, al fine di eseguire dalle finestre di esso interventi di riparazione o manutenzione di cavi di collegamento ad una antenna installata sul tetto dell’edificio condominiale, con sacrificio della libertà di domicilio, non è consentito dagli art. 397 e 232 comma 4 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, interpretati in modo conforme alla Costituzione, quando gli interventi stessi siano possibili in altro modo, ancorché più costoso.

 

Corte appello Milano, 30/06/1995
Allievi e altro c. Badalotti
Giust. civ. 1995, I,2525 (nota CECCHERINI )

A V V. M I C H E L E C A R L O N E
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