“Il diritto di antenna” ovvero “diritto all’informazione”

Diritto di antenna e diritto di informazione.

Nel settembre del 2016 mi sono trovato finalmente nella condizione di poter montare le tanto desiderate antenne per le Hf, Vhf e Uhf, ma  abitando in un condominio ho cercato il modo di documentare in maniera chiara i miei diritti (oovero il Diritto di antenna) alle parti coinvolte. Così qualche mese prima, ho provveduto ad avvisare l’amministratore e tutti i condomini tramite una lettera che ho consegnato direttamente presso il suo ufficio, l’intenzione di installazione dell’impianto, copia dell’assegnazione del nominativo, della comunicazione di inizio esercizio fatta al comune e all’ARPA Lombardia.

Onde evitare di dover lottare contro alcun condomino ho allegato anche tutti i riferimenti alle attuali leggi che regolano l’uso, l’installazione e la gestione di impianti atti ad esercitare il diritto costituzionalmente garantito all’informazione (cfr. Cass. n. 7418/1983). Il diritto di antenna comprende, anche, il diritto di accedere alle parti comuni o di proprietà esclusiva per provvedere alla manutenzione e riparazione degli impianti di ricezione e trasmissione.

Tale diritto è riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della L. n. 554/1940 e dall’art. 231 del d.p.r. n. 156/1973 ed è attualmente regolato dagli artt. 91 e 209 del d.lgs. n. 259/2003 (cd. Codice delle comunicazioni elettroniche).

di seguito un estratto del DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Art. 91 
                   Limitazioni legali della proprieta' 
    1. Negli impianti di reti di  comunicazione  elettronica  di  cui
all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi  senza  appoggio  possono
passare, anche senza il consenso del proprietario, sia  al  di  sopra
delle proprieta' pubbliche o private, sia  dinanzi  a  quei  lati  di
edifici ove non  siano  finestre  od  altre  aperture  praticabili  a
prospetto. 
    2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi all'appoggio
di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio di condutture,  fili  o
qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprieta'  occorrente
per  soddisfare  le  richieste  di  utenza  degli  inquilini  o   dei
condomini. 
    3. I fili,  cavi  ed  ogni  altra  installazione  debbono  essere
collocati in guisa da non impedire il libero uso della  cosa  secondo
la sua destinazione. 
    4.  Il  proprietario  e'  tenuto  a   sopportare   il   passaggio
nell'immobile di  sua  proprieta'  del  personale  dell'esercente  il
servizio che dimostri la necessita' di accedervi per l'installazione,
riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. 
    5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non e'
dovuta alcuna indennita'. 
    6. L'operatore incaricato del servizio puo' agire direttamente in
giudizio  per  far  cessare  eventuali  impedimenti  e  turbative  al
passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

In tutta onestà l’amministratore non ha opposto alcuna resistenza all’installazione, anzi mi ha indicato un antennista di sua fiducia già esperto di installazione di impianti d’antenna ad utilizzo radioamatoriale e questo ha ulteriormente facilitato le cose.

Spero che queste informazioni possano essere d’aiuto a che si trova nella necessità (ovviamente) di installare le proprie antenne in un condominio.