Assicurazione per i danni causati dalle antenne

L’ assicurazione per gli eventuali danni causati dalle nostre antenne “Un servizio” per tutti i soci dell’Ari.

Così titola l’interessante l’articolo sul servizio di assicurazione fornito dall’Ari, pubblicato su Radio Rivista di marzo a pagina 10, a cura di Vincenzo Favata, it9izy.

Nell’articolo si parla della nota questione della copertura assicurativa offerta dall’Ari per per i propri soci in regola con i pagamenti per la responsabilità civile verso terzi.

L’assicurazione copre i danni causati dalle nostre antenne a fabbricati non di proprietà degli associati ed in caso si di condominio, occorre escludere la quota millesimale dell’associato stesso.

Cosa importante, la copertura si estende anche all’installazione e/o manutenzione delle antenne effettuata direttamente dai proprietari o da terze parti, purché rispettino le regole tecniche vigenti in materia.

Vi invito a leggere l’articolo completo sul numero di marzo di RR.

Per comodità allego modello della denuncia da inviare tramite A/R entro e non oltre 3 (tre)  giorni dall’avvenimento o l’assicurato ne è venuto a conoscenza (art. 1913 Codice Civile)

art. 1913 Codice Civile:

L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto [1903], entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza [1915]. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro [1914; 533 c. nav.].
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore [1910 3]